Case in legno e case in muratura_metodi costruttivi diversi, stessi diritti e doveri

Case in legno e case in muratura: metodi costruttivi diversi, stessi diritti (e doveri)

Diritti e Doveri delle Case in Legno prefabbricate

Le case in legno a basso consumo energetico sono costruzioni del tutto assimilabili agli edifici in muratura tradizionale.

Esse sono infatti altrettanto resistenti e durature, basandosi su principi di bioedilizia e sostenibilità ambientale, impiegando unicamente il legno per la realizzazione delle strutture portanti (pareti, solai e coperture), abbinato ad isolanti naturali di elevato spessore, con prestazioni energetiche e livelli di comfort termoacustico particolarmente elevati.

Le normative per le case prefabbricate in legno

Gli edifici in legno rispettano in pieno tutte le normative in vigore per le costruzioni in materia di statica, antisismica, termica, acustica, antincendio, requisiti igienico-sanitari, sicurezza dei cantieri.
Le case prefabbricate raggiungono prestazioni di eccellenza per quasi tutti i parametri, in particolare dal punto di vista energetico, rappresentando una soluzione costruttiva ideale per le zone ad alto rischio sismico.

Anche l’aspetto degli edifici in legno è del tutto simile a quello degli immobili tradizionali, da essi sostanzialmente indistinguibili al termine dei lavori, nel rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche vigenti, anche a livello locale.
Ciò premesso, è evidente che non emergano differenze sostanziali tra legno e muratura che portino a penalizzare le case prefabbricate rispetto ai sistemi costruttivi tradizionali.

Negli anni passati la scarsa diffusione delle case in bioedilizia nel nostro paese ha alimentato qualche pregiudizio in merito alla loro presunta minore durata nel tempo. Alcune aziende costruttrici ne hanno approfittato per spacciare semplici annessi da giardino o bungalow da campeggio privi di fondazioni per edifici abitativi a basso prezzo, realizzabili su terreni agricoli o privi dei requisiti di edificabilità.
Ovviamente in questi casi è elevato il rischio di commettere abusi edilizi o di costruire a proprio rischio in zone ad elevato rischio idrogeologico.

Centri Storici e Vincoli

Gli strumenti di pianificazione urbanistica ammettono sul territorio comunale le costruzioni realizzate interamente in legno, anche se non sono da escludere specifiche limitazioni per alcuni centri storici per i quali sia richiesto di preservare le tipologie costruttive tradizionali come l’impiego di pietra locale (generalmente a discapito anche del cemento armato, oltre che del legno). Si tratta ovviamente di casi isolati e limitati a zone sottoposte ad un elevato grado di tutela, con vincoli paesistici e storici particolarmente severi.

Il Testo Unico dell’edilizia e le costruzioni in legno

Coerentemente è (quasi) sempre possibile demolire un edificio preesistente in muratura e ricostruirlo con una struttura completamente in legno, mantenendo lo status di “ristrutturazione edilizia” e beneficiando delle detrazioni fiscali al 110% per riqualificazione energetica e adeguamento antisismico, come peraltro riportato chiaramente all’art.3 del Testo Unico in materia di costruzioni (D.P.R. 380/01) – Definizioni degli interventi edilizi che, alla lettera D, relativamente agli interventi di “demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche“, ritiene ammissibile il cambio di sistema costruttivo rispetto a quello dell’edificio originario.

In Italia ci si deve districare tra leggi nazionali, norme regionali e regolamenti edilizi locali, con notevoli differenze interpretative sul territorio.

Il Legname come materiale da Costruzione

Il citato Testo Unico (con le sue successive modifiche) fornisce i requisiti di idoneità che devono possedere gli edifici permanenti che necessitano di Permesso di Costruire, come le abitazioni.
Il T.U. inserisce a pieno titolo il legname tra i materiali da costruzioni strutturali, affermando che i sistemi costruttivi possono essere realizzati in:

  1. struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
  2. struttura a pannelli portanti;
  3. struttura in muratura;
  4. struttura in legname.

Le normative non escludono le strutture in legno

Una sentenza del TAR Molise (n.304 del 14 settembre del 2017) chiarisce che l’obbligo del deposito sismico riguarda ogni tipo di costruzione, a prescindere dai materiali utilizzati, comprendendo quelle realizzate in legno, fornendo a tale proposito nuovi chiarimenti all’art.93 del T.U.

Quest’ultimo prevede che, per le costruzioni in zone sismiche, comprese le sopraelevazioni e gli interventi strutturali sull’esistente, il tecnico incaricato debba dare preavviso scritto allo sportello unico edilizia comunale, il quale dovrà a sua volta dare comunicazione all’ufficio tecnico regionale competente.
Il progetto sismico, firmato da tecnico abilitato (in genere un ingegnere strutturista) va allegato preliminarmente alla domanda di Permesso di Costruire.

La sentenza in oggetto chiarisce che il deposito sismico è riferito a qualsiasi tipologia di costruzioni e non solo alle strutture in cemento armato, acciaio o muratura portante, inglobando esplicitamente anche le strutture in legno.

Restando in campo strutturale, va ricordato che al termine dei lavori la normativa impone che venga depositato in Comune il collaudo statico, ad opera di un tecnico abilitato non coinvolto nella progettazione e nella direzione dei lavori.
Il collaudatore statico dovrà valutare la corrispondenza tra progetto e struttura in legno effettivamente realizzata, nel rispetto delle normative tecniche vigenti, richiedendo al costruttore i certificati di idoneità, le marchiature di qualità, la provenienza del legname, le caratteristiche e le eventuali prove di resistenza al fuoco e strutturali.

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