Come richiedere i Superbonus_ documenti e professionisti

Come richiedere i Superbonus: Documenti necessari e Professionisti a cui rivolgersi

Superbonus: la documentazione necessaria per richiedere l’agevolazione

Il Superbonus al 110% comprende una serie di incentivi fiscali particolarmente vantaggiosi finalizzati all’efficientamento energetico e al miglioramento sismico degli edifici. Ad un grande vantaggio economico corrisponde una notevole complessità burocratica nella gestione delle pratiche, che dovranno essere affidate a professionisti qualificati, in quanto la maggior parte degli adempimenti è costituita da documenti di carattere tecnico-progettuale.

La lunga lista dei documenti da presentare comprende l’attestazione della proprietà e dei requisiti per accedere agli incentivi, le relazioni e le asseverazioni tecniche, oltre alle pratiche contabili attestanti le spese sostenute.

Documenti da produrre per la pratica Superbonus

In particolare la documentazione prevede:

  • Atto di proprietà o, in alternativa, il titolo di detenzione dell’immobile, in funzione del soggetto richiedente il bonus (familiari conviventi, usufruttuari, locatari);
  • Visura catastale aggiornata;
  • Titolo edilizio (Permesso di Costruire, SCIA o CILA), compresa eventuale sanatoria;
  • APE ante e post operam, ad attestazione del doppio salto di classe energetica;
  • Analisi preventiva e studio di fattibilità;
  • Documentazione precedente all’inizio lavori (asseverazioni, comunicazioni, relazioni energetiche, classe di rischio sismico, relazioni tecniche, preventivi e computi metrici);
  • Comunicazione di inizio lavori;
  • Fatture a SAL, bonifici e contabili di spesa;
  • Dichiarazione relativa al rispetto delle soglie massime di spesa e all’eventuale sussistenza di altri contributi in essere richiesti negli ultimi 10 anni;
  • Attestazione del non utilizzo dell’edificio nell’ambito dell’attività professionale o di impresa;
  • Dichiarazione che non si è usufruito del Superbonus per opere di efficientamento energetico per più di due unità immobiliari;
  • Asseverazione dei requisiti tecnici compresa attestazione della congruità delle spese sostenute, unitamente alla ricevuta di trasmissione all’Enea (per l’Ecobonus) o di presentazione allo sportello unico (per il Sismabonus);
  • Polizza professionale di responsabilità civile dei professionisti asseveratori, con massimale non inferiore a 500.000 euro e comunque adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi per i quali si richiede il bonus;
  • Attestazione dello sconto in fattura o della cessione del credito dell’impresa, mediante visto di conformità (che certifichi la produzione di tutte le asseverazioni necessarie).

Gli adempimenti con la relativa documentazione sono da produrre prima, durante e alla fine dei lavori, comprendendo fatture e computi, oltre ad una documentazione fotografica esaustiva degli interventi ed alle asseverazioni previste per ciascuno step.

CILA o Permesso di Costruire?

Una recente novità normativa contenuta nel Decreto Semplificazioni consente di procedere con gli interventi mediante CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), semplificando in parte l’iter per alcune categorie di lavori.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione si deve generalmente richiedere al proprio comune un Permesso di Costruire ordinario.
Anche nei casi più semplici, la presentazione di una CILA è necessaria, pena la decadenza integrale dei benefici fiscali; ovviamente non sono ammissibili interventi realizzati in difformità ad essa.

I Professionisti a cui rivolgersi

Le figure professionali a cui affidare la gestione della parte tecnica del Superbonus sono sostanzialmente quattro:

  1. Il termotecnico (nel caso di Ecobonus “maggiorato”;). Dovrà redigere le due APE pre e post intervento, preparando lo studio di fattibilità finalizzato a certificare il salto di almeno due classi energetiche, studiando gli interventi più efficienti.
  2.  Il progettista / direttore dei lavori ricopre un ruolo molto importante; egli dovrà coordinare tutti i soggetti (professionisti e imprese), oltre ad occuparsi in prima persona degli aspetti documentali, come la verifica della regolarità urbanistica dell’immobile, l’ottenimento delle autorizzazioni e la gestione di tutte le pratiche burocratiche.
  3. Lo strutturista (nel caso dei Sismabonus al 110%). Anche in questo caso la pratica è piuttosto complessa, richiedendo di dimostrare mediante asseverazione sismica il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’immobile.
  4. Il fiscalista. E’ una figura utile per inquadrare l’intervento in una fase preventiva, che diventa necessaria per rilasciare i visti di conformità previsti dal Decreto.

Ciascuna di queste figure dovrà occuparsi in particolare della stesura delle numerose asseverazioni di competenza, da trasmettere online tramite la modulistica ufficiale rilasciata dal MISE.

Controlli a campione: ENEA e Agenzia delle Entrate

Una volta completati i lavori ed inviata la documentazione, è sempre possibile che la nostra pratica venga analizzata in dettaglio dalla pubblica amministrazione. Sono infatti previsti controlli a campione di tipo tecnico-procedurale da parte di ENEA o fiscali, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Una recente stima ha calcolato che il 5% delle pratiche è soggetta a verifica, una percentuale molto elevata rispetto ai bonus ordinari.

ENEA verifica la regolarità delle asseverazioni ed accerta i requisiti per accedere al Superbonus, in particolare per gli interventi con spesa elevata o con raggiungimento dei tetti massimi di spesa.
Sono previsti controlli documentali che prevedono l’integrazione della pratica con tutti gli elaborati utili a dimostrare di aver adempiuto correttamente alle prescrizioni previste dalle norme (foto, titoli edilizi, fatture e bonifici e così via).

Cosa succede in caso di irregolarità

E’ anche possibile che venga disposto un sopralluogo sul posto da parte di tecnici ENEA, il cui esito sarà comunicato entro 90 giorni.
In caso di palese irregolarità, ENEA comunicherà all’Agenzia delle Entrate e al MISE la segnalazione del soggetto, con revoca delle agevolazioni ed applicazione di una sanzione pecuniaria, che può coinvolgere anche i professionisti asseveratori responsabili di attestazioni non fedeli.

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