Sismabonus ed Ecobonus 2018: tutte le novità sulla cessione del credito d’imposta

Cessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamenti antisismici

Sismabonus ed Ecobonus 2018: tutte le novità sulla cessione del credito d’imposta

Nuovi chiarimenti sul fronte ​Ecobonus e Sismabonus 2018​ da parte dell’​Agenzia delle Entrate​: con la ​Circolare 23/07/2018 n. 17/E​ vengono illustrati nel dettaglio alcuni processi, in integrazione alla Circolare dello scorso maggio.
Questa nuova circolare nasce proprio dalla necessità di dare più chiarimenti agli operatori, che hanno sollevato in questi mesi una serie di dubbi sulle nuove disposizioni.

Come saprai, riqualificare la tua casa ti permette di godere di un’abitazione più efficiente, sfruttando la possibilità degli incentivi fiscali messa a disposizione dal Governo.
Proprio con questo spirito sono stati concepiti Ecobonus e Sismabonus, rinnovati anche per quest’anno, che hanno come obiettivo quello di incrementare il numero degli interventi di efficientamento energetico degli edifici ​e ​messa in sicurezza antisismica.
Vediamo ora quali sono i nuovi elementi da considerare per la cessione del credito d’imposta per gli interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamenti antisismici.

Cessione del credito Ecobonus e Sismabonus 2018: quello che devi sapere

L’anno scorso abbiamo già parlato di Ecobonus e degli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2017. Riprendiamo in mano questo argomento con gli aggiornamenti previsti dall’Agenzia delle Entrate per il 2018.

Legge di Bilancio 2018: linee guida generali per l’Ecobonus

Prima di illustrare nel dettaglio le ultime novità previste dalle Circolari di maggio e luglio 2018 su Ecobonus e Sismabonus, facciamo un passo indietro e vediamo quali sono i cambiamenti più importanti di quest’anno in relazione a questi incentivi fiscali.

Parlando dell’Ecobonus, la prima importante novità rispetto al 2017 è che la detrazione Irpef prevista non è più del 65% per tutti i lavori effettuati, ma è passata al 50% per:

  • Sostituzione e posa in opera di infissi;
  • Sostituzione e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie a condensazione e a biomassa;
  • Installazione schermature solari.

Sono previste detrazioni del 65% per:

  • Interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • Pompe di calore;
  • Sistemi di building automation;
  • Collettori solari per produzione di acqua calda;
  • Scaldacqua a pompa di calore;
  • Generatori ibridi

Infine, è prevista una detrazione dal 70 al 75% per gli interventi di natura condominiale.

Tetti massimi detraibili

I tetti massimi detraibili per l’Ecobonus nel 2018 possono essere riassunti in quattro punti:

  1. 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
  2. 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
  3. 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
  4. 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Incentivi riqualificazione energetica 2018: cosa prevedeva la circolare di maggio

Prima di parlare delle ultime novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito Ecobonus e Sismabonus, riassumiamo qui le disposizioni di maggio 2018.

Con la Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come fare la cessione del credito d’imposta. Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha spiegato quali sono i soggetti ai quali può essere ceduto il credito derivante dall’Ecobonus 2018.

Riassumiamo in questi punti i passaggi più importanti di questa Circolare:

  • I contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, sia ad altri soggetti privati tra cui le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata.
  • Il credito d’imposta può essere ceduto anche a banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
  • L’Ecobonus 2018 può essere inoltre ceduto a organismi associativi (inclusi i consorzi e le società consortili), Energy Service Companies (ESCO) e Società di Servizi Energetici (SSE).

A queste disposizioni si sommano quelle della nuova Circolare di luglio 2018, oggetto della nostra guida.

Aggiornamenti di luglio 2018 sulla ristrutturazione degli edifici

Con la Circolare 17/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato nel dettaglio come cedere il credito corrispondente al Sismabonus e ha fornito agli operatori qualche chiarimento in più sulla cessione dell’Ecobonus.

Vediamo quali sono nel corso dei prossimi paragrafi.

Aggiornamenti Sismabonus 2018

Nella Circolare è contenuto un importante chiarimento legato alla cessione della detrazione del Sismabonus.

Nello specifico, c’è da dire che:

  • Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, è prevista una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
  • Le spese cui fa riferimento la Circolare sono quelle relative agli interventi per l’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003).
  • La Circolare specifica che se dagli interventi attuati deriva una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, la detrazione è del 70% (ovvero 75% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali) in caso di diminuzione di una classe di rischio e dell’80%(ovvero 85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali), in caso di diminuzione di due classi di rischio.
  • La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedano all’alienazione degli immobili.

A chi può essere ceduto il credito d’imposta

I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate hanno a che fare anche con i soggetti ai quali può essere ceduto il credito d’imposta.

Come si legge nella Circolare, il credito può essere ceduto ai soggetti che hanno effettuato gli interventi (fornitori e imprese costruttrici) “ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.

Il Fisco ha anche specificato che nell’eventualità di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.

Sono da escludere, come da precedenti disposizioni, le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.

Differenze tra Sismabonus ed Ecobonus

La differenza tra Sismabonus e Ecobonus si sostanzia nella cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese:

  • Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata.
  • Nel caso di lavori di efficientamento energetico, la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condomini rientranti nella no-tax area, come specificato nella Circolare di maggio di cui abbiamo parlato in precedenza.

La Circolare specifica anche che nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, in quanto parliamo di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

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3 Commenti su “Cessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamenti antisismici
  1. Buongiorno. Vorrei conoscere se possibile le ditte di costruzione di case in legno che si avvalgono della cessione del credito per sisma bonus in caso di demolizione e ricostruzione. Ho la necessita’ di demolire e ricostruire una abitazione nella provincia di Roma (Albano Laziale) con piano casa e sisma bonus.
    Grazie anticipatamente.

  2. desideravo sapere se in provincia di ragusa ci sono inprese che aqisiscono il credito di inposta devo canbiare pavimenti tubazione termosifon radiadori in alluminioi infissi e doppi infissi grazie.
    saluti maria modica

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