Classificazione classi energetiche APE

Dal 1° ottobre 2015 è in vigore il nuovo Ape.

Dal 1° ottobre 2015 è in vigore il nuovo Ape ecco i principali cambiamenti con il nuovo decreto.

Omogeneità

La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale.

Aumentano le classi

Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE. La Classe A+ sparisce e si espande in 4 classi A1-A2-A3-A4. Come in passato la classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfanumerico in cui la lettera G (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). La A1 sarà dunque la “peggiore” delle classi A, mentre la A4 rappresenta la migliore prestazione. Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero”. In corrispondenza della scala delle classi viene evidenziato il requisito minimo previsto qualora l’edificio oggetto fosse di nuova costruzione, calcolato in conformità al decreto requisiti minimi. Tale riferimento è, per sua natura, variabile in funzione dei requisiti minimi costruttivi in vigore nell’anno in cui viene redatto l’APE.

Indicazione delle soluzioni

 Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

Obbligo del sopralluogo

Il decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del  Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Le sanzioni per il certificatore energetico

Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

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Il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni  sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.
Prestazione invernale ed estiva dell’involucro 
-alta
-media
-bassa

Per avere informazioni sull’APE o fare un preventivo online personalizzato, vai su https://www.apefacile.it

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